Legge 40 e PMA. Cronistoria 2004 -2014

La legge 40/2004 regola l’accesso e i limiti della Procreazione Medicalmente Assistita in Italia. Durante la discussione parlamentare, tutti gli emendamenti proposti furono rigettati e si approdò ad una norma tra le più restrittive al mondo.E’ per esempio l’ unica a riconoscere diritti all’embrione nelle prime fasi di sviluppo.

Nel 2005 l’Associazione Luca Coscioni e l’Area Radicale promossero un referendum abrogativo parziale¹, sollevando quesiti relativi alla tutela della salute delle donne e al diritto all’autodeterminazione e alla libertà di scelta. Le consultazioni si svolsero il 12 e 13 giugno del 2005, ma solo il 25% degli aventi diritto si recò al voto e il quorum non si raggiunse. La legge 40 rimase invariata, ma le criticità emersero quando

Gli articoli
  • articolo 4 comma 1

“Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e’ consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed e’ comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico”

  • articolo 4 comma 3

“È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo”

  • art. 6 comma 3 nella parte finale in cui si sancisce che

“la volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma [la coppia] fino al momento della fecondazione dell’ovulo”

  • art. 13, “Sperimentazione sugli embrioni umani”in relazione alla diagnosi pre-impianto
  • art. 14 comma 1, nella parte in cui si stabilisce che

“è vietata la crioconservazione […] di embrioni”

  • articolo 14 comma 2 

“Le tecniche di produzione degli embrioni […] non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre”

  • articolo 14 comma 3

“Qualora il trasferimento nell’utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione e’ consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile”

  • articolo 14 comma 4

“Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime”

Le tappe
  1. febbraio 2004, ordinanza del Tribunale di Roma sul divieto di selezionare gli embrioni, relativo all’art. 13. Rigettata la richiesta di eseguire la diagnosi pre- impianto (PGD) da parte di una coppia la cui partner femminile aveva la distrofia muscolare di Duchenne (patologia a trasmissione legata al cromosoma X)
  2. maggio 2004, ordinanza del Tribunale di Catania sul divieto di selezionare gli embrioni. Rigettata la richiesta di accedere alla PGD da parte di una coppia portatrice di beta talassemia
  3. giugno 2004, Tribunale di Cagliari sul divieto di riduzione embrionaria di gravidanza plurime. La legge 40, all’art. 14 comma 4, vieta espressamente la riduzione embrionaria di gravidanza plurime, salvi i casi previsti dalla legge 194/1978 “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”; la coppia ricorrente chiede e ottiene la riduzione embrionaria di gravidanza trigemina appellandosi proprio alla legge 194/78. Il giudice riconosce che non vi è differenza tra gravidanza spontanea e gravidanza da PMA
  4. febbraio 2005, ordinanza del Tribunale di Roma sulla crioconservazione degli embrioni. Rigettata la richiesta di crioconservare gli ovociti fecondati così da poterli impiegare, eventualmente, per un secondo tentativo, evitando di ripetere il ciclo completo di fecondazione assistita
  5. maggio 2005, TAR del Lazio: rigettati tre ricorsi per l’annullamento e la modifica delle Linee Guida ministeriali del 2004 sulla PMA, nella parte in cui stabiliscono che “ogni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni creati in vitro, […] dovra’ essere di tipo osservazionale”. Tale limite, presente nelle Linee Guida, non è previsto dalla legge 40 e si configura come una violazione dell’art. 14 comma 5 della stessa legge (“I soggetti […] sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell’utero”)
  6. luglio 2005, Tribunale di Cagliari: sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13 sulla PGD
  7. novembre 2006, ordinanza n° 369 della Corte Costituzionale: dichiarata inammissibile la richiesta di legittimità costituzionale dell’articolo 13 sollevata dal tribunale di Cagliari
  8. settembre 2007, sentenza del Tribunale di Cagliari: accolto il ricorso di una coppia in merito alla possibilità di procedere alla PGD. Il giudice riconosce il diritto della coppia a conoscere lo stato di salute dell’embrione, previsto anche dall’art. 14 comma 5 della legge 40, dando una lettura costituzionalmente orientata della legge stessa (art 2, 32 Cost) e disapplicando le Linee Guida ministeriali
  9. dicembre 2007, ordinanza Tribunale di Firenze: accolto il ricorso di una coppia affetta da grave patologia genetica per procedere a PGD volta al trasferimento in utero dei soli embrioni sani e alla crioconservazione di quelli non utilizzati. Accolta la sentenza del Tribunale di Cagliari, disapplicate le Linee Guida ministeriali
  10. gennaio 2008, sentenza n° 398 del TAR del Lazio: sono annullate le Linee Guida ministeriali nella parte relativa alle Misure di tutela dell’embrione, laddove si stabiliva che ogni indagine inerente lo stato di salute degli embrioni dovesse essere esclusivamente di tipo osservazionale. Sollevata la questione di legittimità dell’art. 14 commi 2 e 3. A tale sentenza seguono due ordinanze del Tribunale di Firenze, emesse da giudici diversi:
    1. luglio 2008: sollevato il dubbio di legittimità costituzionale per contrasto agli articoli della Costituzione 2 e 32 primo e secondo comma, dell’articolo 14 comma 1 “è vietata la crioconservazione […] di embrioni” e comma 2 nella parte in cui impone che “Le tecniche di produzione degli embrioni […] non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre”; sollevata inoltre la questione di legittimità dell’art. 6 comma 3 per contrasto l’art. 32 secondo comma Cost., laddove prevede l’irrevocabilità del consenso
    1. agosto 2008: sollevata la questione di legittimità dell’art. 14 commi 2, 3 limitatamente alle parole “Qualora il trasferimento nell’utero degli embrioni non risulti possibile“, “di forza maggiore”, “non prevedibile al momento della fecondazione”, “fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile”, e 4: “Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime”, nonché dell’art. 6 comma 3 nella parte finale (“la volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell’ovulo”) in cui non contiene le parole “e, dalla donna, anche successivamente”
  11. marzo 2009, ordinanza del Tribunale di Milano: si rinvia alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell’art. 14 comma 1 sulla crioconservazione degli embrioni
  12. maggio 2009, sentenza n° 151 della Corte Costituzionale: dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 14 commi 2 e 3. Viene eliminato l’obbligo di produrre al massimo tre embrioni da trasferire contemporaneamente, e si ammette la possibilità di crioconservarli. La Corte rimette e riconosce ai medici piena discrezionalità e autonomia decisionale
  13. giugno 2009, ordinanza del Tribunale di Bologna: accolto il ricorso di una coppia portatrice di patologia genetica; il giudice dà piena applicazione alla sentenza 151/09 permettendo di creare più embrioni così da selezionare e trasferire solo quelli sani
  14. gennaio 2010, ordinanza del Tribunale di Salerno: è riconosciuta ad una coppia non sterile in senso stretto ma portatrice di patologia genetica, la possibilità di accedere alla PMA e alla PGD (il testo di legge prevede invece, all’art. 4 comma 1, che l’accesso sia limitato “ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate […] nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata”)
  15. luglio 2010, ordinanza del tribunale di Salerno: per la seconda volta si riconosce la possibilità di accedere alla PMA e alla PGD ad una coppia fertile portatrice di patologia genetica
  16. marzo 2010, ordinanza n° 97 della Corte Costituzionale: è confermato quanto espresso con la sentenza 151/09 in merito alla creazione di più embrioni al fine di eseguire la PGD
  17. luglio 2010, due ordinanze del Tribunale di Bologna (emesse da giudici diversi) accolgono le richieste di coppie portatrici di traslocazioni cromosomiche di accedere alla PGD sulla base della sentenza 151/09
  18. settembre 2010, Tribunale di Firenze: viene sollevato il dubbio di legittimità costituzionale sul divieto di applicare tecniche di PMA con donazione di gameti (art. 4 comma 3). Il ricorso si basa sulla sentenza della Prima Sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU), 1 aprile 2010, relativa ad un caso analogo austriaco, che aveva dichiarato il divieto di donazione in contrasto con gli articoli 8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (caso S.H. e altri c. Austria). Si rinvia alla Corte Costituzionale
  19. ottobre 2010, Tribunale di Catania: sollevato il dubbio di legittimità costituzionale sul divieto di applicare tecniche di PMA con donazione di gameti; il giudice accoglie la richiesta e rimette la questione alla Corte Costituzionale
  20. febbraio 2011, Tribunale di Milano: sollevato il dubbio di legittimità costituzionale sul divieto di applicare tecniche di PMA con donazione di gameti; il giudice accoglie la richiesta e rimette alla Corte Costituzionale
  21. maggio 2012, ordinanza n° 150 della Corte Costituzionale: si rinvia ai giudici di istanza dei Tribunali di Firenze, Catania e Milano, per sopraggiunta pronuncia della Grande Camera del 3 novembre 2011, a modifica della precedente sentenza sul caso S.H. e altri c. Austria
  22. agosto 2012, sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sul caso Costa- Pavan, coppia fertile ma portatrice di fibrosi cistica che chiese che venissero applicati il principio di uguaglianza e il diritto al rispetto della vita familiare (articoli 8 e 14 Carta EDU), violati dalla legge 40. La Corte condanna l’Italia, invitandola a modificare la legge vigente e a risarcire la coppia
  23. novembre 2012, ordinanza del Tribunale di Cagliari: si impone ad una struttura pubblica di eseguire la PGD richiesta da una coppia affetta da talassemia. Effetto di tale sentenza è che tutti i centri, pubblici e privati, che eseguono PMA dovranno offrire, se richiesto, questo tipo di analisi
  24. dicembre 2012, ordinanza del Tribunale di Firenze riguardo alla possibilità di donare alla ricerca gli embrioni soprannumerari, proprietà di una coppia e non utilizzabili. Il giudice rinvia alla Corte Costituzionale
  25. marzo 2013, ordinanza del Tribunale di Milano: i giudici rinviano alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale del divieto di donazione dei gameti
  26. aprile 2013, ordinanza del Tribunale di Catania: i giudici rinviano alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale del divieto di donazione dei gameti
  27. gennaio – febbraio 2014, Tribunale di Roma: con due ordinanze si solleva questione di legittimità costituzionale della norma che vieta l’accesso alle tecniche di PMA alle coppie portatrici di malattie genetiche per contrasto con gli articoli 2, 3, 32 e 117 comma 1 Cost., in riferimento agli articoli 8 e 14 Carta EDU.
  28. aprile 2014, sentenza n°162 della Corte Costituzionale: dichiarata l’illegittimità costituzionale del divieto di tecniche eterologhe.
Per approfondire

Note

¹VITTORIA FRANCO, Bioetica e procreazione assistita. Le politiche della vita tra libertà e responsabilità. Roma, Donzelli editore, 2005

²Art 75 della Costituzione Italiana: “E` indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. […]

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. […]”

 

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