Legge 40 e PMA. Cronistoria 2014 – 2017.

Nuovi LEA - Allegato 4 - PMA omologa ed eterologa - dettaglioLa prima parte di questa cronistoria si è conclusa con la sentenza della Corte Costituzionale n° 162 del 9 aprile 2014 che ha dato il via libera alla fecondazione eterologa, conquista cruciale della PMA in Italia.


Subito dopo – Conferenza delle Regioni e Province autonome.

Durante l’estate il Governo ritenne di non intervenire su un tema così eticamente delicato, rimettendo la questione al Parlamento. Vista la necessità di tradurre in pratica il neonato diritto all’eterologa, le regioni e province autonome si riunirono per darsi binari operativi comuni:

  • 4 settembre: redatto e approvato l’accordo interregionale. Contenuto del documento sono le linee di indirizzo generali: criteri di selezione dei donatori, indicazioni cliniche alla fecondazione eterologa, revocabilità del consenso, donazione intesa come atto volontario, altruista e gratuito. Proposta: inserire nei nuovi LEA le prestazioni di PMA
  • 25 settembre: costi. Decisa una compartecipazione con ticket tra 400€ e 600€ (a discrezione delle regioni) + rimborso spese per le coppie che si spostano in un’altra regione. Proposta una tariffa unica convenzionale delle prestazioni eterologhe, comprensiva dei 500€ necessari per i farmaci:
    • 1500€ per fecondazione eterologa maschile (con seme di donatore) con inseminazione intrauterina
    • 3500€ per eterologa maschile con fecondazione in vitro
    • 4000€ per eterologa femminile (con ovulo da donatrice).

Poco dopo, la regione Lombardia dichiarò che fino all’introduzione della PMA eterologa nei LEA tali prestazioni sarebbero state interamente a carico dell’assistito, anche fuori regione (delibere del 12 settembre 2014, n. X/2344 e del 7 novembre 2014, n. X/2611). Il Consiglio di Stato sospese in via cautelativa tali delibere (ordinanza n° 01486/2015 del 9 aprile 2015), definitivamente annullate dal TAR della Lombardia il 25 ottobre dello stesso anno (sentenza sul ricorso n° 3246/2014) a causa della disparità di trattamento tra cittadini.


7 tappe: selezione embrionaria e pma per le coppie fertili

  1. marzo 2015 – ordinanza del Tribunale di Milano. Si solleva la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 commi 1 e 2, e 4 comma 1, nelle parti in cui limitano l’accesso alla PMA ai casi di infertilità e sterilità. Per le coppie fertili ma portatrici di patologie genetiche, la PMA con Diagnosi Genetica Preimpianto (PDG) è l’unica soluzione per evitare di trasmettere la malattia. Si rinvia alla Corte Costituzionale
  2. giugno 2015 – sentenza n° 96/2015 della Corte Costituzionale. Dichiarata l’illegittimità costituzionale degli articoli 1 commi 1 e 2, e 4 comma 1, nella parte in cui limitano l’accesso alla PMA solo a coppie infertili ⇒ possono accedervi anche le coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità che consentono l’accesso all’ aborto terapeutico (art. 6 legge 194/1978)
  3. agosto 2015 – Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Si stabilisce che il divieto di donare alla ricerca gli embrioni crioconservati (art 13 legge 40) non viola l’art. 8 della Carta omonima (diritto al rispetto per la vita privata e familiare)
  4. novembre 2015 – sentenza n° 229/2015 della Corte Costituzionale. Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 13 commi 3 lettera b) e 4 ⇒ non è più reato selezionare gli embrioni per evitare il trasferimento in utero di quelli affetti da patologie genetiche trasmissibili
  5. aprile 2016 – sentenza n° 84/2016 della Corte Costituzionale. Dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa al divieto di donare alla ricerca scientifica gli embrioni crioconservati (divieto previsto dall’art. 13 della legge 40)
  6. marzo 2017 – nuovi Livelli Essenziali di Assistenza. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 65 il DPCM  del 12 gennaio 2017. I LEA sono servizi e prestazioni che il SSN deve offrire gratuitamente o dietro pagamento del ticket; da sedici anni se ne attendeva l’aggiornamento. Il DPCM inserisce le tecniche di PMA tra le prestazioni di specialistica ambulatoriale (art 15), come proposto già nel 2014 dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome. L’allegato 4  riporta l’elenco di tali prestazioni: sotto la branca “ostetricia e ginecologia”, codici da 65.11 a 75.34.1 (pagine 73 e 74), sono nominate tutte le tecniche di PMA, comprese fecondazione omologa ed eterologa. L’articolo 49 infine è relativo a prelievo, donazione e conservazione di cellule riproduttive
  7. aprile 2017 – ordinanza del Tribunale di Milano. Si riconosce ad una coppia portatrice di patologia genetica i diritto di accedere a PMA e PDG a carico del SSN ⇒ è applicata la sentenza 96/2015.

 per approfondire:

sanita’: definizione tariffa unica convenzionale per le prestazioni di fecondazione eterologa

nuovi LEA 2017

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